Normativa · ESPR

Passaporto digitale per la moda

L’interno di un abito da sera smeraldo: cucita lungo la cucitura interna del corpetto, un’etichetta di raso avorio con un codice QR tessuto in filo d’oro

Il passaporto digitale di prodotto non è più un’idea: il quadro europeo è in vigore, le prime norme tecniche sono pubblicate e il registro UE ha una base giuridica. Per l’abbigliamento manca ancora il tassello decisivo, l’atto delegato che dirà quali informazioni saranno obbligatorie. Ecco a che punto siamo.

Che cosa è già deciso

Il Regolamento (UE) 2024/1781, noto come ESPR, è in vigore dal 18 luglio 2024. Stabilisce che i prodotti soggetti ai suoi requisiti avranno un passaporto digitale, raggiungibile tramite un supporto dati applicato al prodotto, come un QR, e collegato a un identificativo unico.

Accanto al regolamento si sono aggiunti due pezzi importanti. Con il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1778 è stato istituito il registro europeo dei passaporti, che conserva identificativi e dati di riferimento ma non il contenuto completo del passaporto. Con la Decisione di esecuzione (UE) 2026/1736, nel luglio 2026 sono state citate in Gazzetta le prime norme armonizzate sul passaporto digitale (EN 18216 e EN 18219–18223), che riguardano formati e interoperabilità dei dati.

Quando tocca alla moda

Il primo piano di lavoro dell’ESPR, presentato dalla Commissione il 16 aprile 2025 e valido fino al 2030, mette i tessili tra le priorità e indica il 2027 come anno previsto per l’adozione dell’atto delegato sui prodotti tessili. Le calzature, invece, non sono state messe tra le priorità di questo primo ciclo.

È una data indicativa: l’atto delegato va ancora scritto e discusso, e dopo l’adozione servirà un periodo di adeguamento prima che i requisiti diventino obbligatori.

Che cosa ancora non sappiamo

  • I campi obbligatori. Quali informazioni su materiali, filiera, durabilità, riparabilità e sostanze dovranno comparire nel passaporto di un capo.
  • Dove va il supporto dati. La posizione del QR, sul cartellino, sull’etichetta cucita o sulla confezione, sarà fissata dall’atto delegato.
  • Gli indicatori ambientali. Quali indicatori saranno richiesti e con quale metodo di calcolo.

Come prepararsi senza rincorrere la normativa

Aspettare l’atto delegato per cominciare significa raccogliere in pochi mesi dati che oggi sono sparsi tra mail, fogli di calcolo e fornitori di secondo e terzo livello. Alcune cose si possono fare già adesso, qualunque sarà il testo finale:

  • mappare la filiera di ogni capo per livelli, dalla materia prima alla confezione;
  • raccogliere e tenere aggiornati i certificati, legandoli ai passaggi e ai lotti a cui si riferiscono;
  • prevedere un identificativo e un QR stabili per tutta la vita del capo;
  • non pubblicare dati ambientali che non si è in grado di dimostrare.

Chi arriverà all’obbligo con questi dati in ordine dovrà solo adattarne il formato. Chi partirà da zero dovrà ricostruire la filiera sotto scadenza.